Appalti e CCNL: il Consiglio di Stato chiarisce quando il contratto diverso è equivalente | Il portale giuridico online per i professionisti


L’operatore economico può applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, ma l’aggiudicazione deve essere preceduta dalla verifica dell’equivalenza delle tutele garantite ai lavoratori. A ribadirlo è il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 5533 del 9 luglio 2026, intervenendo su una gara finanziata dal PNRR nella quale l’aggiudicataria applicava il CCNL metalmeccanici anziché il CCNL Gas Acqua previsto dalla lex specialis.
La decisione offre indicazioni di particolare interesse anche sul versante giuslavoristico: la questione non è infatti la formale coincidenza del contratto applicato, ma la concreta equivalenza delle condizioni riconosciute ai dipendenti.
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Consiglio di Stato -Sezione V- sentenza n. 5533 del 9-07-2026

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1. Dal TAR al Consiglio di Stato: il nodo della verifica di equivalenza


In primo grado il TAR Lombardia aveva ritenuto illegittima la procedura nella parte in cui la stazione appaltante avrebbe omesso di verificare l’effettiva equivalenza tra il CCNL metalmeccanici scelto dall’aggiudicataria e il CCNL Gas Acqua indicato negli atti di gara.
Secondo il TAR, si trattava di un adempimento necessario, non sostituibile da considerazioni formulate successivamente in giudizio, anche perché il raffronto non può esaurirsi nel solo trattamento economico, ma interessa il complesso delle tutele riconosciute ai lavoratori.
Il Consiglio di Stato condivide il principio dell’obbligatorietà della verifica, ma giunge a una conclusione diversa sul caso concreto. In materia, consigliamo i volumi Controversie di lavoro e previdenziali – Guida pratica con formulario e giurisprudenza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La verifica è obbligatoria, ma conta ciò che la stazione appaltante ha davvero fatto


Palazzo Spada ritiene che il TAR abbia interpretato erroneamente le difese della stazione appaltante. Quest’ultima non aveva affermato di avere omesso la verifica, ma aveva sostenuto che, dopo il confronto tra i due contratti collettivi, non fossero necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Dagli atti emergeva infatti che era stato effettuato un raffronto tra i CCNL e che le tutele assicurate dal contratto dei metalmeccanici erano state considerate sostanzialmente equivalenti, se non superiori, rispetto a quelle previste dal CCNL Gas Acqua.
È quindi importante distinguere l’assenza della verifica, che costituisce un vizio, dall’assenza di ulteriori approfondimenti istruttori quando una valutazione sia stata comunque concretamente compiuta.

3. L’articolo 11 del Codice appalti e la tutela dei lavoratori


La sentenza ricostruisce anche il quadro introdotto dall’articolo 11 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.01.
Il Consiglio di Stato sottolinea che, prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve verificare la dichiarazione di equivalenza resa dall’operatore economico che intenda applicare un contratto diverso da quello individuato per la procedura. La verifica assume dunque carattere obbligatorio.
Nel caso esaminato, tuttavia, l’equivalenza risultava verificata anche alla luce del procedimento relativo all’anomalia dell’offerta e del successivo provvedimento di aggiudicazione. Il Consiglio di Stato non ravvisa inoltre manifesta irragionevolezza o illogicità nella valutazione effettuata.

4. Non solo retribuzione: il confronto tra CCNL resta sostanziale


Per i giuslavoristi è probabilmente questo il passaggio più significativo della pronuncia. L’equivalenza non coincide automaticamente con l’identità del livello retributivo e non può essere valutata attraverso un unico parametro economico.
La disciplina richiede un giudizio sulle tutele complessivamente assicurate dal contratto collettivo alternativo. Allo stesso tempo, la sentenza mostra come l’intensità dell’istruttoria debba essere valutata in relazione al caso concreto.
Il principio che emerge è dunque duplice: la stazione appaltante non può limitarsi a prendere atto del CCNL dichiarato dall’operatore, ma neppure è sempre necessario un autonomo e articolato procedimento istruttorio se dagli atti risulta che il raffronto sia stato realmente effettuato e la conclusione raggiunta sia ragionevole.
Su queste basi il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della stazione appaltante e, riformando la sentenza del TAR, ha rigettato integralmente il ricorso originario.

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