Uccisione di animali e finalità lucrative: limiti della scriminante ex art. 19-ter


L’ordinamento giuridico e la coscienza sociale non consentono in alcun modo di giustificare lo sfruttamento dell’animale fino allo sfinimento per finalità lucrative (Cassazione penale, sentenza n. 27668/2026 – testo in calce).

Il fatto

La vicenda processuale trae origine dal decesso di un cavallo, impiegato per il traino di carrozze turistiche (i c.d. calessi) all’interno del parco della Reggia di Caserta, nelle ore centrali di una giornata d’agosto.

Il povero animale era stramazzato al suolo a causa di un’insufficienza cardio-respiratoria secondaria al c.d. colpo di calore, provocata dall’esposizione prolungata a temperature elevate e da uno sforzo fisico eccessivo, senza che gli venisse garantita una congrua idratazione e un’adeguata pausa di riposo.

Diritto penale e processo, Direzione scientifica: Spangher Giorgio, Palazzo Francesco, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina – La Rivista segue l’evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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All’esito dei primi due gradi del giudizio di merito, la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affermava la responsabilità penale della proprietaria e conduttrice del calesse in ordine al reato di uccisione di animali di cui all’articolo 544-bis del codice penale.

Avverso tale pronuncia la difesa dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, argomentando principalmente attorno ai requisiti integrativi della fattispecie e all’applicabilità dell’esimente prevista dall’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale. Secondo la tesi difensiva, l’attività di trasporto turistico si sarebbe svolta nel rispetto del perimetro regolamentare, giacché il decesso era sopraggiunto alle ore 12.00, quindi prima dell’arco temporale di divieto d’uso fissato dal regolamento comunale tra le ore 13:00 e le 16:00.

La ricorrente contestava, inoltre, la sussistenza dell’elemento della crudeltà, adducendo comportamenti di premura verso l’animale, quali il ricovero del cavallo in luogo più vicino alla Reggia, e deduceva vizi di motivazione sia in merito alla mancata ammissione di una consulenza tecnica di parte ex articolo 507 del codice di procedura penale, sia riguardo all’anomalia del microchip, imputata a un mero errore materiale di registrazione a fronte di un animale non autorizzato al servizio e inserito con il codice identificativo di un cavallo deceduto anni prima.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti precisazioni in ordine alla portata delle norme a tutela degli animali e delle scriminanti speciali.

In particolare, sotto il profilo sostanziale, la Corte ha fatto chiarezza sul rapporto di alternatività che intercorre tra i requisiti della “crudeltà” e dell’assenza di “necessità” nell’alveo dell’articolo 544-bis del codice penale evidenziando che la nozione di necessità scriminante non si estende mai alla salvaguardia di mere esigenze economiche o alla brama di profitto del conduttore in quanto “l’ordinamento e la coscienza sociale non consentono in alcun modo di giustificare lo sfruttamento dell’animale fino allo sfinimento per finalità lucrative”.

In tale prospettiva, il pregio principale della sentenza risiede nell’aver chiarito con fermezza che l’assenza di una formale violazione di una specifica fascia oraria di divieto non può ergersi a scudo per giustificare condizioni di lavoro perniciose imposte nell’orario precedente: l’obbligo di garantire dignità, abbeveraggio e riposo all’animale permea l’intero svolgimento del servizio e non soffre deroghe temporali in quanto la tutela dell’animale  richiede una valutazione concreta e sostanziale delle condizioni psicofisiche dello stesso.

Di qui la censura avanzata contro argomentazioni difensive, quali: l’ipotizzata capacità del cavallo di idratarsi autonomamente attraverso il consumo dell’erba del parco, respinta dai giudici come al limite del paradosso di fronte all’accertata omissione di abbeveraggio adeguato nei fatti di causa (solo 29 secondi nell’arco di tre ore di lavoro continuo); la dedotta premura, costituita dalla sistemazione dell’equino in una struttura non lontana dalla Reggia, stigmatizzata dai giudici come “funzionale all’anticipazione del servizio di noleggio”,  ed “espressione della medesima bramosia di guadagno” che aveva determinato l’adibizione al traino di un cavallo, diverso da quello autorizzato, privo dei requisiti richiesti.

Sempre sotto il profilo del diritto sostanziale, i giudici di legittimità hanno precisato che l’esimente stabilita dall’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale opera solo ed esclusivamente se l’attività lesiva della vita o della salute dell’animale si svolga nel pieno e rigoroso rispetto delle leggi di settore che la regolamentano. Ne consegue che ogni condotta improntata a modalità estranee alle prescrizioni volte a garantire il benessere dell’animale fuoriesce dal perimetro della liceità ed integra pienamente la responsabilità penale: nel caso di specie, l’impiego di un animale sprovvisto dei requisiti sanitari e munito di microchip “fantasma” evidenziava come l’imputata avesse agito scientemente al di fuori di ogni controllo veterinario preventivo. 

Sul versante processuale, la sentenza ha ribadito come la mancata assunzione di una prova di cui sia stata sollecitata l’acquisizione attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. non possa fondare il motivo di ricorso per mancata assunzione di prova decisiva, trattandosi di istituto riservato unicamente alle prove a discarico di cui sia stata chiesta l’ammissione rispetto ai fatti costituenti oggetto delle prove a carico; del pari, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495 comma 2 c.p.p. in quanto la perizia è un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni la Corte di cassazione ha pertanto confermato le statuizioni di condanna del giudizio di merito.

Questa pronuncia della Terza Sezione Penale della Cassazione merita un apprezzamento incondizionato per il rigore interpretativo e la coerenza etico-giuridica con cui  si inserisce nel percorso di progressiva affermazione della tutela penale degli animali quali esseri senzienti e non come meri “oggetti” al servizio del profitto umano.

La sentenza si pone così come un punto di approdo di alta civiltà giuridica, riaffermando il principio fondamentale per cui l’interesse economico privato recede indefettibilmente di fronte al dovere primario di preservare la vita e la salute degli animali da ogni forma di doloroso ed evitabile sfruttamento che possa anche risultare per essi letale.

Codice penale commentatoCodice penale commentato, AA.VV., Dolcini Emilio, Gatta Gian Luigi, IPSOA. Opera in 3 Tomi (oltre 9.000 pagine).
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