Il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. “vittima surrogata”, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (Cassazione penale, sentenza n. 29030/2026 – testo in calce).
Il fatto
La vicenda giudiziaria trae origine dall’imputazione contestata al ricorrente, tratto a giudizio nella qualità di amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita nel febbraio 2017, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice da aggravamento del dissesto e bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare.
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A seguito della conferma della sentenza di condanna da parte della Corte d’Appello di Palermo, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, censurava la ritenuta qualifica di amministratore di fatto, lamentando l’assenza di indici sintomatici certi e continuativi dell’attività gestoria e contestando l’attendibilità delle prove dichiarative poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell’art. 129-bis c.p.p. per il rigetto della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, che nello specifico era stato motivato valorizzando l’espresso dissenso della parte civile costituita dal fallimento della società, i cui interessi economici e processuali erano stati ritenuti incompatibili con percorsi estranei al processo penale.
La sentenza
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell’esaminare le doglianze formulate dal ricorrente, ha tracciato precise coordinate ermeneutiche sui due versanti dalle stesse lambiti: la responsabilità dell’amministratore di fatto e le condizioni di accesso alla giustizia riparativa.
In merito alla responsabilità dell’amministratore di fatto, la Cassazione ha riaffermato il principio consolidato per cui la qualifica di amministratore di fatto e la conseguente responsabilità per i reati concorsuali di bancarotta sussistono qualora il soggetto risulti organicamente inserito nell’assetto gestionale della società, cioè eserciti, sulla base di indici sintomatici ed in modo continuativo, funzioni direttive preminenti, rimanendo del tutto irrilevante il concomitante esercizio dei poteri formali da parte dell’amministratore di diritto.
Sulla scorta di tali osservazioni la Corte ha evidenziato come le sentenze di merito avessero accertato nel caso di specie l’esercizio, da parte del ricorrente, di poteri sostanziali nei settori cruciali dell’organizzazione aziendale come la gestione del personale o dei procacciatori d’affari, e, dichiarando non manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso, ha rilevato d’ufficio la prescrizione del solo reato di bancarotta semplice, statuendo l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta.
Per quanto riguarda, invece, l’accesso alla giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.), la Quinta Sezione ha accolto il secondo motivo di ricorso e fissato fondamentali snodi interpretativi in materia.
In particolare, ha chiarito che l’interesse all’accesso a un percorso riparativo permane anche in presenza di reati procedibili d’ufficio e dopo la definizione dell’accertamento della responsabilità penale, in quanto l’esito positivo del programma può svolgere un ruolo favorevole sulla commisurazione e sull’esecuzione del trattamento sanzionatorio.
Ha, poi, argomentato in ordine all’ininfluenza del dissenso della persona offesa rispetto all’accesso alla giustizia riparativa da parte dell’imputato, precisando che il rigetto dell’istanza d’invio ex art. 129 bis c.p.p. non può fondarsi sull’opposizione o sul mancato consenso della persona offesa o della parte civile in quanto gli unici requisiti di ammissibilità preclusivi tipizzati dal terzo comma della norma de qua sono rappresentati dalla “sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti”, dovendosi per il resto valutare unicamente l’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (cfr. terzo comma art. 129 bis c.p.p. cit.).
Ha infine ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla piena operatività della c.d. “vittima surrogata” osservando che il perseguimento dell’obiettivo della Riforma Cartabia, vale a dire la presa di coscienza dell’autore del reato, non richiede necessariamente la presenza della vittima diretta in quanto la giustizia riparativa non si limita alla risoluzione del conflitto individuale, ma mira al recupero della responsabilità sociale dell’autore del reato: pertanto, qualora la vittima diretta rifiuti di interagire, il programma dialogico può essere svolto dinanzi a mediatori qualificati con la partecipazione di una “vittima surrogata”, ossia la vittima di un diverso reato di analoga natura o un rappresentante della comunità portatrice degli interessi lesi dal reato, garantendo ugualmente la funzione risocializzante dell’istituto.
Questa sentenza dunque si inserisce nel solco applicativo tracciato dalla suddetta Riforma riconoscendo la piena validità ai percorsi svolti tramite la vittima “surrogata” e contribuendo a definire il rapporto tra giurisdizione penale e percorsi riparativi: in quest’ottica, l’autore del reato, anche dinanzi al rifiuto della vittima specifica o nei reati privi di una vittima individuale diretta (quali sono i reati fallimentari e societari ma anche, per es., i reati ambientali), ha il diritto di confrontarsi con il disvalore del fatto commesso di fronte a una vittima “surrogata” ; inoltre, e per ciò stesso, processo penale e giustizia riparativa possono così integrarsi virtuosamente in quanto la disponibilità dell’imputato a riparare simbolicamente l’offesa costituisce un indice di risocializzazione di cui il sistema penale non può non tenere conto.
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