Roma, 26 agosto 2026 – Il precedente viene evocato continuamente: se l’Europa tassò gli extraprofitti dell’energia nel 2022, perché oggi la Commissione risponde a Italia, Germania e agli altri quattro Paesi che chiedono un intervento comune sostenendo che la tassazione spetta agli Stati? La contraddizione è più apparente che reale. Ma per capirlo bisogna tornare a ciò che Bruxelles fece davvero nell’autunno della grande crisi energetica provocata dall’invasione russa dell’Ucraina.
L’eccezione del 2022
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio approvò il regolamento 2022/1854, un intervento di emergenza costruito su tre pilastri: riduzione dei consumi elettrici nelle ore di punta, tetto di 180 euro per megawattora ai ricavi dei produttori elettrici cosiddetti inframarginali – rinnovabili, nucleare e altre tecnologie che avevano costi molto inferiori al prezzo determinato dal gas – e un “contributo temporaneo di solidarietà” sui profitti straordinari delle imprese del petrolio, gas, carbone e raffinazione. Per queste ultime la regola era precisa. Veniva considerata extraprofitto la parte dell’utile imponibile del 2022 e/o 2023 superiore del 20% alla media degli utili imponibili dei quattro esercizi 2018-2021. Su quella eccedenza doveva essere applicato un prelievo di almeno il 33%, aggiuntivo rispetto alla normale tassazione societaria. I governi potevano però mantenere o introdurre una propria misura nazionale equivalente, purché producesse risultati comparabili. È questa la prima distinzione fondamentale. L’Europa non istituì una propria imposta incassata da Bruxelles. Impose agli Stati l’obbligo di prelevare una quota degli utili straordinari secondo una cornice comune. Erano le amministrazioni nazionali a riscuotere e gli introiti restavano nei bilanci nazionali, destinati principalmente ad aiutare famiglie e imprese contro il caro energia. Lo stesso Consiglio ricorda oggi che l’Ue non riscuote normalmente imposte: aliquote, incasso e destinazione del gettito appartengono agli Stati.
Un’operazione da quasi 29 miliardi
La misura, peraltro, non fu simbolica. Nel rapporto finale pubblicato nel 2025, la Commissione ha calcolato in 26,15 miliardi le somme effettivamente raccolte per gli esercizi 2022 e 2023 e in 28,66 miliardi il gettito complessivo atteso una volta completati gli incassi. Sedici Paesi applicarono direttamente il contributo europeo, otto – tra cui l’Italia – scelsero misure nazionali equivalenti. Roma seguì infatti una propria strada. Con la legge di Bilancio 2023 introdusse un contributo del 50% sulla parte del reddito Ires 2022 eccedente di almeno il 10% la media dei quattro esercizi precedenti, qualificandolo esplicitamente come “misura nazionale equivalente” a quella europea. Il precedente del 2022 dimostra quindi due cose insieme: l’Europa può costruire un quadro coordinato sugli extraprofitti, ma l’esercizio concreto della potestà fiscale continua a passare dagli Stati.
La chiave dell’articolo 122
C’è poi la questione decisiva: come fu possibile imporre quella cornice comune senza affrontare il normale percorso della fiscalità europea? La risposta è nell’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Ue. È una clausola pensata per situazioni economiche eccezionali e, in particolare, per gravi difficoltà nell’approvvigionamento energetico. Nel 2022 Commissione e Consiglio considerarono l’esplosione dei prezzi dopo l’invasione dell’Ucraina una emergenza tale da giustificare questo strumento. Lo stesso regolamento insisteva sul carattere “eccezionale” e “strettamente temporaneo” del contributo. Non è un dettaglio giuridico. I Trattati non attribuiscono infatti all’Unione una generale competenza legislativa sulle imposte dirette. Normalmente la tassazione delle società rimane nelle mani degli Stati e gli interventi europei di armonizzazione che incidono sul mercato interno richiedono l’unanimità del Consiglio. Il 2022 fu dunque una deroga fondata sull’emergenza economica, non la nascita di una competenza fiscale europea permanente.
Perché oggi Bruxelles dice no
È in questo quadro che si arriva alla posizione della Commissione di queste ore. Alla richiesta dei sei governi, Bruxelles ha risposto che “la tassazione degli extraprofitti è competenza degli Stati membri”: ciascun Paese può intervenire con la propria legislazione, nel rispetto del diritto europeo, mentre la Commissione è disponibile a fornire buone pratiche e a verificarne gli effetti sul mercato unico. È esattamente la linea già scritta nell’AccelerateEU dello scorso aprile. La differenza rispetto al 2022, dunque, non è che allora l’Ue avesse una competenza fiscale che oggi ha perduto. È che allora la Commissione propose di utilizzare nuovamente e in modo straordinario l’articolo 122; oggi, almeno per il momento, non intende farlo. Ed è precisamente questo che Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia stanno cercando di cambiare. Non chiedono semplicemente a Bruxelles di inventare una nuova tassa europea: chiedono di ricostruire una cornice comune capace di evitare ventisette prelievi differenti, possibili arbitraggi fiscali e svantaggi competitivi tra compagnie che operano nello stesso mercato.
C’è infine un elemento che invita Bruxelles alla prudenza, anche se la Commissione non lo indica come ragione della propria scelta. La legittimità del regolamento del 2022 e proprio dell’utilizzo dell’articolo 122 è ancora oggetto di controversie davanti alla Corte di giustizia: nel giugno scorso sono state discusse cause provenienti da Belgio, Irlanda e Italia nelle quali viene contestata anche la validità della disciplina europea. Il vero confronto politico, quindi, non è tra chi vuole applicare una regola europea già esistente e chi la blocca. Quella regola è scaduta. La domanda è se il nuovo shock energetico sia abbastanza grave da giustificare una seconda eccezione europea sul modello del 2022. Ed è qui che la partita diventa decisiva. Perché lasciare tutto alle capitali è giuridicamente la soluzione ordinaria. Ma proprio l’esperienza di quattro anni fa dimostra che, davanti a uno shock comune e a multinazionali che operano su scala continentale, una risposta nazionale può essere la più semplice da adottare e insieme la meno efficace da coordinare.
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