Premi assicurativi Inail 2026: aggiornati gli importi delle retribuzioni imponibili, tutte le novità sul calcolo per l’anno in corso.


Dal 1° luglio 2026 cambiano alcuni dei valori utilizzati per determinare i premi dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industria. L’aggiornamento è stato comunicato dall’Inail con la circolare n. 35 del 22 luglio 2026, che recepisce la rivalutazione delle prestazioni economiche prevista dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 maggio 2026, n. 58.

Il provvedimento interviene, in particolare, sui limiti di retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi, adeguandoli alla nuova misura del minimale e del massimale di rendita. Si tratta di valori importanti per datori di lavoro, lavoratori e soggetti tenuti al versamento dei premi, perché costituiscono uno dei riferimenti necessari per determinare l’importo dovuto all’Istituto.

La rivalutazione riguarda le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industria e decorre dal 1° luglio 2026. Il decreto ministeriale ha fissato il minimale di rendita in 20.712,30 euro e il massimale in 38.465,70 euro.

Nuovi valori per il calcolo dei premi assicurativi

L’aggiornamento dei limiti non rappresenta una modifica isolata, ma si inserisce nel meccanismo previsto dalla normativa per adeguare periodicamente le retribuzioni convenzionali alla rivalutazione delle rendite.

L’Inail, acquisito il preventivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha quindi provveduto a rideterminare gli importi già indicati nella precedente circolare n. 25 del 28 maggio 2026, relativa ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2026.

Per alcune categorie di lavoratori, infatti, il premio non viene determinato sulla base della retribuzione effettivamente percepita, ma facendo riferimento a una retribuzione convenzionale. I nuovi valori devono essere applicati a partire dal 1° luglio 2026.

Tra i principali destinatari dell’aggiornamento figurano i lavoratori dell’area dirigenziale. Per quelli senza contratto part-time, la retribuzione convenzionale giornaliera viene fissata in 128,22 euro, corrispondenti a 3.205,48 euro mensili. Il valore giornaliero deriva dall’arrotondamento della cifra di 128,219 euro.

Per i dirigenti con contratto part-time viene invece utilizzato un parametro orario. Dal 1° luglio 2026 la retribuzione convenzionale oraria è pari a 16,03 euro, ottenuta attraverso l’arrotondamento del valore di 16,028 euro.

Le categorie con retribuzione legata al minimale di rendita

La circolare prende in considerazione anche una serie di lavoratori per i quali la retribuzione convenzionale è collegata direttamente al minimale di rendita.

Rientrano in questo gruppo, tra gli altri, detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità, tirocinanti e giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

Per queste categorie, dal 1° luglio 2026, la retribuzione convenzionale giornaliera è fissata in 69,04 euro, mentre quella mensile ammonta a 1.726,03 euro.

Anche per i familiari che partecipano all’impresa familiare prevista dall’articolo 230-bis del Codice civile è previsto un nuovo importo. In questo caso la retribuzione convenzionale giornaliera sale a 69,32 euro, con un valore mensile di 1.732,93 euro.

Un parametro specifico riguarda inoltre i lavoratori delle società e cooperative riconducibili alle ex compagnie e ai gruppi portuali disciplinati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Per loro la retribuzione convenzionale è calcolata su 12 giorni mensili: il nuovo valore giornaliero è di 128,69 euro e quello complessivo raggiunge quindi 1.544,28 euro.

Aggiornati anche i valori per parasubordinati e sportivi

La rivalutazione interessa anche la cosiddetta retribuzione di ragguaglio, che dal 1° luglio 2026 viene determinata in 69,04 euro al giorno e 1.726,03 euro al mese.

Per i lavoratori parasubordinati sono invece stabiliti nuovi riferimenti mensili minimo e massimo. Il primo coincide con 1.726,03 euro, mentre il limite superiore è fissato in 3.205,48 euro.

La circolare dedica inoltre una specifica disciplina ai lavoratori subordinati sportivi, sia appartenenti al settore professionistico sia a quello dilettantistico, quando l’attività viene svolta dietro corrispettivo.

In questi casi, per la determinazione del premio, si considera la retribuzione effettiva, applicando però il minimale e il massimale di rendita previsti dalla normativa. Dal 1° luglio 2026 i relativi valori annuali sono quindi compresi tra 20.712,30 e 38.465,70 euro.

Per quanto riguarda invece i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito delle realtà sportive dilettantistiche, la circolare richiama i criteri già previsti per i lavoratori parasubordinati.

Premi Inail per studenti e allievi: ecco i nuovi importi

L’aggiornamento coinvolge anche il mondo dell’istruzione. La tutela assicurativa degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti non statali si rende strutturale a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.

Dal 1° luglio 2026 il premio annuale per ciascun alunno o studente risulta portato a 10,64 euro. Poiché il periodo assicurativo decorre convenzionalmente dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, per la regolazione relativa all’anno scolastico 2025/2026 l’importo complessivo è invece pari a 10,54 euro per persona.

Il calcolo tiene conto della diversa misura applicabile nei mesi interessati dalla rivalutazione. Alla somma deve inoltre essere aggiunta l’addizionale ex Anmil dell’1%, mentre va sottratto quanto eventualmente già corrisposto a titolo di anticipo.

Per l’anno scolastico 2026/2027, invece, l’anticipo si determina sulla base del nuovo premio annuale di 10,64 euro per studente.

Un ulteriore aggiornamento riguarda gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni.

Per l’anno formativo 2026/2027, che convenzionalmente prende avvio il 1° settembre 2026, la retribuzione minima giornaliera di riferimento viene fissata in 69,04 euro. Su questa base, il premio speciale unitario annuale è determinato in 70,96 euro, mentre il corrispondente importo giornaliero è pari a 0,39 euro.

La rivalutazione decorre dal 1° luglio 2026

La circolare n. 35 dell’Inail rappresenta quindi un aggiornamento dei parametri economici utilizzati per il calcolo della contribuzione assicurativa in seguito alla nuova rivalutazione delle rendite.

La decorrenza generale dei nuovi valori è fissata al 1° luglio 2026, mentre per alcune fattispecie legate al calendario scolastico o formativo trovano applicazione specifiche decorrenze.

Per gli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ad esempio, i nuovi importi operano dal 1° settembre 2026, in coincidenza con l’inizio convenzionale dell’anno formativo 2026/2027.

La rivalutazione produce effetti anche sull’onere aggiuntivo sostenuto dal bilancio dello Stato per i maggiori rischi connessi alle attività formative svolte negli ambienti di lavoro. Dal 1° settembre 2026 tale importo si ridetermina in 38,26 euro.

Nel complesso, il provvedimento consente dunque di avere un quadro aggiornato dei principali valori convenzionali e dei limiti di retribuzione da utilizzare nel secondo semestre del 2026. Per imprese, enti, istituzioni formative e altri soggetti interessati, la corretta applicazione delle nuove soglie è essenziale per determinare gli importi assicurativi secondo i parametri stabiliti dall’Inail.

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