dipendenti tecnici e rimborso iscrizione all’albo professionale – Associazione Segretari Comunali e Provinciali


Corte Conti Lombardia: dipendenti tecnici e rimborso iscrizione all’albo professionale

DESCRIZIONE

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime come segue il proprio avviso sulla richiesta di parere della Provincia di Como: «L’onere della quota di iscrizione all’albo professionale gravante sui dipendenti tecnici incaricati dell’attività di collaudo statico disciplinata dall’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non può essere legittimamente assunto a proprio carico dal datore di lavoro pubblico, dovendo essere qualificato come onere di natura personale, non rimborsabile in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale in tal senso».

Lombardia/267 /2026/PAR

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

PREMESSO

Il presidente della Provincia di Como ha presentato tramite il consiglio delle autonomie locali una «[r]ichiesta di parere in materia di rimborso della quota di iscrizione agli ordini professionali per dipendenti pubblici incaricati di funzioni tecniche». Dopo aver richiamato, oltre a due pareri ministeriali e a una non meglio precisata giurisprudenza contabile, tre sentenze della Corte di cassazione, sezione lavoro, formula il seguente quesito:

Se, nell’ambito del pubblico impiego, l’amministrazione possa legittimamente assumere a proprio carico la quota di iscrizione all’albo professionale dei dipendenti tecnici incaricati dello svolgimento di funzioni istituzionali, ed in particolare del collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, ovvero se tale onere debba ritenersi, in ogni caso, di natura personale e non rimborsabile.

CONSIDERATO

  1. La Sezione ha già avuto modo di occuparsi della questione relativa all’imputazione soggettiva dell’onere di iscrizione all’albo professionale dei dipendenti pubblici.

1.1. Con la deliberazione n. 655/2009/PAR del 22 settembre 2009, resa su richiesta della Provincia di Mantova con riguardo ai propri dipendenti avvocati, la Sezione ha enucleato un criterio in due passaggi. In primo luogo, la questione dell’imputazione soggettiva della spesa acquista rilievo solo nella misura in cui l’iscrizione all’albo professionale costituisca requisito necessario per lo svolgimento dell’attività del dipendente, perché ove l’iscrizione fosse rimessa alla libera scelta del dipendente, o non risultasse comunque necessaria per lo svolgimento delle sue mansioni, il relativo onere resterebbe a suo carico. In secondo luogo, anche quando l’iscrizione risulti necessaria per lo svolgimento dell’attività resa in favore dell’ente, essa non può ritenersi per ciò solo effettuata nell’esclusivo interesse dell’ente datore di lavoro: il mantenimento dell’iscrizione, comportando obblighi e adempimenti che attengono alla professionalità del soggetto iscritto, arreca a quest’ultimo benefici diretti nella propria sfera di interessi, e resta, in assenza di previsioni normative o della contrattazione collettiva che dispongano altrimenti, un onere rimesso alla sua responsabilità. La Sezione ha altresì evidenziato l’assenza, nel panorama legislativo e contrattuale, di una norma che autorizzi l’ente ad assumere a proprio carico tale spesa, dovendo prevalere i vigenti criteri di contenimento della spesa di personale e il principio per cui l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante contratti collettivi o individuali.

1.2. Il principio secondo cui la tassa di iscrizione a un albo professionale costituisce un’obbligazione di natura personale, gravante sulla persona fisica che la richiede, è stato altresì affermato dalla Sezione con la deliberazione n. 362/2015/VSG del 28 ottobre 2015, in relazione all’iscrizione all’albo dei giornalisti del direttore del periodico comunale.

  1. Applicando questi criteri al caso di specie, deve escludersi che l’iscrizione all’albo degli ingegneri o degli architetti, pur necessaria per lo svolgimento dell’attività di collaudo statico secondo l’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,integri un vincolo di esclusiva strumentalità rispetto all’interesse dell’ente. A differenza dell’elenco speciale forense, infatti, gli albi dei professionisti tecnici non sono riservati ai soli dipendenti pubblici, e l’esercizio della libera professione al di fuori del rapporto di impiego non è preclusa in via assoluta, ferma restando la permanenza in capo al dipendente dei benefici professionali connessi al mantenimento dell’iscrizione. Secondo l’articolo 67, comma 2, del DPR n. 380/2001, il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, come confermato anche dall’articolo 30, comma 5, dell’allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Questo specifico requisito non è tuttavia di per sé dirimente ai fini del riconoscimento del rimborso, per le ragioni già indicate in precedenza: il criterio applicato da questa Sezione fin dalla deliberazione n. 655/2009/PAR non attiene alla necessità dell’iscrizione per l’espletamento del singolo incarico, bensì al carattere di esclusiva strumentalità dell’iscrizione stessa rispetto all’interesse del datore di lavoro pubblico, tale da precludere in via assoluta ogni utilizzo alternativo, in ambito professionale, della medesima iscrizione. Il dipendente tecnico tenuto, per lo svolgimento del collaudo statico, al mantenimento dell’iscrizione all’albo conserva, invece, a differenza dell’avvocato iscritto nell’elenco speciale, la possibilità di esercitare la professione al di fuori del rapporto di impiego, previa autorizzazione secondo l’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restando irrilevante, a tal fine, che in concreto non se ne avvalga.
  2. Si deve dare atto che la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 ha riconosciuto il diritto al rimborso della quota di iscrizione in favore dell’avvocato dipendente pubblico, sulla base del principio, mutuato dalla disciplina del mandato (art. 1719 c.c.), per cui le spese sostenute dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere a questi rimborsate. Questo principio è stato tuttavia progressivamente circoscritto dalla stessa Corte di cassazione al presupposto, proprio della sola professione forense, del divieto assoluto per l’avvocato dipendente pubblico di esercitare la professione in favore di terzi. In questa direzione si è mossa la sentenza n. 32589 del 4 novembre 2022 relativa al personale infermieristico. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che, diversamente da quanto previsto per gli avvocati – per i quali l’inserimento nell’elenco speciale risponde solo ed esclusivamente all’interesse del datore di lavoro, stante il divieto assoluto di esercizio della professione al di fuori del rapporto di impiego – la disciplina applicabile agli infermieri non contiene un analogo divieto assoluto, consentendo, alle condizioni di legge e previa autorizzazione del datore di lavoro, lo svolgimento di attività libero-professionale. Ne ha tratto la conclusione che l’iscrizione all’albo, pur condizione necessaria per l’esercizio dell’attività infermieristica, non può ritenersi imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico, restando irrilevante che i ricorrenti non si fossero in concreto avvalsi di tale facoltà.
  3. Il medesimo orientamento restrittivo è stato da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 20064 del 18 luglio 2025, relativa alla posizione di un’assistente sociale dipendente del Ministero della giustizia. La Corte, riformando la decisione di merito favorevole alla dipendente, ha affermato che l’esercizio in forma subordinata della professione presso amministrazioni pubbliche non comporta di per sé l’assunzione a carico dell’ente degli oneri di iscrizione, poiché l’iscrizione all’albo ordinario costituisce condizione generale per l’esercizio della professione tanto in regime di autonomia quanto di subordinazione, e l’esclusività non può dirsi sussistere ove sia prevista, previa autorizzazione secondo il già citato articolo 53, comma 7, la possibilità di incarichi retribuiti ulteriori, a prescindere dal loro concreto esercizio.
  4. Quest’ultima pronuncia assume rilievo dirimente per la fattispecie oggetto del presente quesito, riguardando una categoria di dipendenti pubblici priva – analogamente agli ingegneri e architetti – di un elenco speciale riservato, per la quale l’iscrizione all’albo costituisce requisito generale di esercizio della professione e non condizione posta nell’esclusivo interesse dell’amministrazione datrice di lavoro. Il principio secondo cui l’astratta possibilità di autorizzazione di incarichi ulteriori esclude l’esclusività, a prescindere dal suo effettivo esercizio, è pienamente sovrapponibile alla posizione del dipendente pubblico incaricato del collaudo statico.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime come segue il proprio avviso sulla richiesta di parere della Provincia di Como:

«L’onere della quota di iscrizione all’albo professionale gravante sui dipendenti tecnici incaricati dell’attività di collaudo statico disciplinata dall’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non può essere legittimamente assunto a proprio carico dal datore di lavoro pubblico, dovendo essere qualificato come onere di natura personale, non rimborsabile in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale in tal senso».

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.


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