La Cassazione: anche a passo d’uomo resta l’obbligo dell’art. 149 C.d.S., con presunzione di colpa paritaria.
I veicoli in movimento, anche a velocità lentissima, restano soggetti all’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza previsto dall’articolo 149 del Codice della strada. A questo punto ti chiederai se una velocità bassissima possa escludere l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza in caso di tamponamento a catena: cerchiamo di fare chiarezza su questo aspetto, ripercorrendo l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui la situazione dei veicoli in movimento, per quanto lentissimo, non è mai assimilabile a quella dei veicoli incolonnati in sosta, con conseguenze rilevanti sulla ripartizione della responsabilità tra i conducenti coinvolti.
Perché i veicoli in movimento lento restano soggetti alla distanza di sicurezza?
La situazione in cui vengono a trovarsi i veicoli in movimento, sebbene lentissimo, non è assimilabile a quella dei veicoli incolonnati in sosta, la cui marcia è, per definizione, ai sensi dell’articolo 157 del dlgs 285/1992, sospesa. Non vi è quindi ragione per escludere, per i conducenti dei primi, l’obbligo di osservare la regola di cautela prevista dall’articolo 149, comma 1, del Codice della strada, giustificata dal fatto stesso di manovrare un veicolo che procede nella circolazione (Cass. civ., sez. III, ord. 22698/2026).
Da questo consegue, in caso di tamponamento a catena, la pari presunzione di colpa per i conducenti dei veicoli tamponante e tamponato.
Che differenza c’è tra tamponamento su veicoli in movimento e su veicoli in sosta?
In tema di circolazione stradale, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova invece applicazione l’articolo 2054, secondo comma, del Codice civile, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura
di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, tamponante e tamponato, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., sez. III, ord. 15923/2024).
Un automobilista che tampona il veicolo che lo precede mentre entrambi procedono lentamente in una colonna di traffico intenso, ma comunque in movimento, non può invocare la bassa velocità per escludere la propria responsabilità: la presunzione di colpa paritaria si applica comunque, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione.
Perché serve accertare se i veicoli fossero incolonnati nella stessa corsia?
Ai sensi dell’articolo 149, comma 1, del Codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza (Cass. civ., sez. III, ord. 12663/2024).
La presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula però, ai fini della sua applicabilità, l’accertamento che si tratti di veicoli
incolonnati nella stessa corsia di marcia. In una specifica pronuncia, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l’avvenuta verificazione di un tamponamento a catena e applicato la presunzione di corresponsabilità, senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia, oppure provenissero da direzioni diverse e opposte (Cass. civ., sez. III, ord. 12663/2024).
Un giudice chiamato a decidere su un tamponamento a catena non può applicare automaticamente la presunzione di colpa paritaria senza prima verificare che tutti i veicoli coinvolti procedessero effettivamente nella stessa direzione e sulla stessa corsia: se i veicoli provenivano da direzioni opposte, la fattispecie va qualificata diversamente, e la presunzione dell’articolo 2054, secondo comma, del Codice civile non trova applicazione.
Quando la presunzione di colpa ricade esclusivamente sul conducente tamponante?
Esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa prevista dall’articolo 2054, comma 2, del Codice civile, per esempio nel caso di un singolo tamponamento non a catena, il conducente tamponante resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 17896/2022).
Cosa succede negli scontri a catena su veicoli fermi spinti da un tamponamento improvviso?
Nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti e incolonnati determinati dalla
spinta meccanica impressa all’ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa prevista dall’articolo 2054, comma 2, del Codice civile, a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, perché l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 18708/2021).
Un veicolo incolonnato in una fila di auto ferme al semaforo, che viene spinto in avanti contro il veicolo che lo precede a causa dell’urto violento causato da un’auto sopraggiunta a velocità sostenuta, non integra un caso di tamponamento a catena con colpa paritaria: la responsabilità ricade esclusivamente sul conducente dell’auto che, sopraggiungendo a velocità elevata, ha causato l’effetto domino sull’intera colonna di veicoli fermi.
Questo principio conferma la necessità di distinguere sempre, caso per caso, tra i veicoli realmente in movimento, per quanto a velocità ridotta, e quelli fermi o in sosta la cui collisione a catena sia stata determinata da una spinta meccanica esterna imputabile a un unico responsabile, come già chiarito in una precedente pronuncia della stessa sezione (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 15788/2018).
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